Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 19/02/2002

f) la pesca subacquea.

9. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, del presente articolo, sono invece consentiti

a) la balneazione

b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta

c) le immersione subacquee con e senza autorespiratore, che devono es- sere autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994. n. 378, disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, nonchè la navigazione a vela e a remi

e) la navigazione a motore, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore al- le unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del 27 dicembre 1991, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili

g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva

h) la pesca professionale disciplinata dall'Ente gestore con gli attrezzi del- la piccola pesca previsti dall'art. 19 del Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 27 dicembre 1991 nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonchè alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa

i) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data del 27 dicembre 1991, nonchè alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa

j) la pesca sportiva solo con lenza e canna da fermo; è altresì autorizzata, con le altre modalità, dall'Ente gestore, previa individuazione delle tipologie consentite e per un numero massimo di autorizzazione di giornaliere alla luce dei carichi sopportabili dall'area marina protetta sentita la Commissione di riserva. In ogni caso, l'esercizio di pratiche di pesca sportiva da barche in movimento dovrà avvenire entro il limite di velocità massima consentito nella presente zona.

10. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente Decreto, come delimitato al precedente art. 3.

11. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo comma 12, lettera b), del presente articolo

b) l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo comma 12, lettere c) e d), del presente

articolo

c) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9

d) la pesca sportiva fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9

e) la pesca subacquea.

12. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 9 del presente articolo, sono consentiti

a) le immersioni subacquee

b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, così come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dall'Ente gestore e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, nonchè la navigazione a remi e a vela

c) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili, sentita la Commissione di riserva

Art. 6.

1. La gestione dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto" resta affidata al soggetto a suo tempo individuato sulla base della convenzione stipulata in data 21 maggio 1997 e approvata con Decreto ministeriale 9 ottobre 1997.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla competente Capitaneria di porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area marina protetta.

Art. 8.

1. Il regolamento dell'area marina protetta, formulato entro centottanta giorni dall'Ente gestore anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 5, commi 4, 9, e 12, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente Decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 19 febbraio 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del terrritorio, registro n. 1, foglio n. 194 Allegato

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional